IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 21, 133  e  134  del  Codice  della  navigazione
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 41, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 e 162 del
regolamento per la navigazione  interna  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per i  trasporti  e  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e  per
la difesa; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli accertamenti sanitari, ai quali e'  soggetto  sia  chi  intenda
ottenere  l'iscrizione  o  la  reinscrizione  nelle   matricole   del
personale navigante  della  navigazione  interna,  sia  chi,  essendo
iscritto nelle predette matricole, chieda di  conseguire  i  relativi
titoli professionali per i servizi  di  coperta  e  di  macchina,  si
effettuano secondo le norme del presente decreto.